Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 22/05/1972 (Rv. 358295 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - FONDO DOMINANTE E SERVENTE - IDENTIFICAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - INDICAZIONE ESPRESSA NELL'ATTO COSTITUTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CRITERI DI IDENTIFICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - FONDO DOMINANTE E SERVENTE - IDENTIFICAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - INDICAZIONE ESPRESSA NELL'ATTO COSTITUTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CRITERI DI IDENTIFICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini della identificazione del fondo dominante non occorre che questo sia espressamente indicato nell'atto costitutivo della servitu o che, quanto meno, in detto atto ne siano indicati i confini e la estensione, essendo invece, sufficiente che da altri elementi, attinenti alla natura stessa della servitu, alla ubicazione del fondo servente ed alla vicinanza di questo ad altro fondo di chi ha stipulato la servitu possa con certezza stabilirsi, e dal punto di vista soggettivo e da quello oggettivo, a vantaggio di quale fondo la servitu medesima sia stata costituita. La ricerca di tali elementi, la loro valutazione e la Determinazione della loro sufficienza per stabilire quale sia il fondo dominante, rientra nel convincimento di fatto del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita, sempre che la suddetta indagine di fatto sia congruamente motivata. (Conf 380'70 mass n 345317; 2128'68 mass n 334297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)