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Sez. L, Sentenza n. 1787 del 27/02/1997 (Rv. 502705 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502705-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione data dal giudice di merito al contratto collettivo di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (Nella specie con riguardo alla disciplina di un fondo pensionistico integrativo per i dipendenti di un istituto di credito, i giudici di merito, nell'applicare la disposizione che attribuiva al dipendente in quiescenza un trattamento pensionistico pari al settantacinque per cento del trattamento spettante al personale in servizio di pari grado, avevano ritenuto che al lavoratore collocato a riposo con la qualifica di vice - direttore generale, corrispondente al secondo dei tre gradi in cui all'epoca della cessazione dal servizio si articolava la carriera dirigenziale, spettasse, dalla data, successiva a tale collocamento, in cui si era avuta una modificazione degli inquadramenti contrattuali, con distribuzione in quattro gradi della stessa carriera e inquadramento della figura professionale del vice direttore generale nel secondo di tali gradi, un trattamento pensionistico calcolato in percentuale della retribuzione spettante al vice - direttore generale, disattendendo la tesi dell'istituto che aveva calcolato il trattamento sul nuovo grado terzo, assumendone la corrispondenza al grado precedentemente rivestito dal lavoratore. La S.C. ribadendo il principio di cui alla massima e confermando la decisione impugnata ha rilevato, che, esclusa del giudice di merito, con valutazione non censurabile, l'indicata corrispondenza, la diversa interpretazione del patto proposta dall'istituto, avrebbe, fra l'altro, potuto violare la regola circa la conservazione del contratto posta dall'art. 1367 cod. civ., praticamente eliminando l'effetto della prevista relazione tra l'ammontare della pensione e la retribuzione del personale in servizio di pari grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)