Sez. 3, Sentenza n. 10889 del 04/11/1993 (Rv. 484165 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - In genere | Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada - Merce deperibile da trasportare con mezzo particolarmente attrezzato - Obbligo del trasportatore di controllare la sistemazione del carico - Esonero ex art. 17 n. 4 lett. c) dalla responsabilità - Operatività - Esclusione.
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - In genere
Secondo la normativa speciale sul trasporto internazionale di merci su strada contenuta nella convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621), il trasportatore, quando si tratta di merce deperibile da trasportare con mezzo particolarmente attrezzato ai sensi dell'art. 18 n. 4 della convenzione, ha l'obbligo di controllare la sistemazione del carico anche quando questa sia stata effettuata dal mittente e, a meno che quest'ultimo non abbia imposto determinati assetti o modalità di carico, non può, pertanto, avvalersi della disposizione dell'art. 17 n. 4 lett. c, che, in generale, esonera il trasportatore dalla responsabilità dei danni derivanti, tra l'altro, dalla sistemazione del carico quando a questa abbia provveduto il mittente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)