Sez. 2, Sentenza n. 141 del 09/01/1993 (Rv. 480195 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Azione di nullità - Legittimazione | Potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto - Limiti - Controversia avente ad oggetto direttamente l'illegittimità dell'atto - Deduzione di una diversa ragione di invalidità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Domanda nuova - Sussistenza.
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Azione di nullità - Legittimazione
Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti. Per contro, qualora il tema della lite verta direttamente sull'illegittimità dell'atto, una diversa ragione d'invalidità dello stesso non può essere rilevata d'ufficio né essere dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella "ab origine" proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)