Sez. L, Sentenza n. 23611 del 20/12/2004 (Rv. 578268 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Deduzione in giudizio della illegittimità del licenziamento individuale - Difesa da parte del datore di lavoro sulla sussistenza di un licenziamento collettivo - Rilievo d'ufficio della violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. la decisione di merito che addivenga all'accoglimento della domanda di annullamento del licenziamento, rilevando d'ufficio l'irrituale esperimento della procedura di licenziamento collettivo, per nulla invocato dall'originario ricorrente. (Nella specie il lavoratore aveva impugnato il licenziamento per carenza del giustificato motivo oggettivo e il datore di lavoro aveva sostenuto che si trattava di licenziamento collettivo. La corte di appello, aderendo alla tesi del licenziamento collettivo, lo aveva, tuttavia, dichiarato inefficace per violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, emettendo, in tal modo, una statuizione basata su elementi fattuali non allegati).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)