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Sez. L, Sentenza n. 1173 del 15/02/1996 (Rv. 495861 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Invalidità - Proposizione di azione di nullità o annullamento - Causa di nullità diversa da quella dedotta come "causa petendi" - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Fattispecie relativa alla rilevabilità della nullità di un licenziamento dipendente dallo stato di gravidanza della lavoratrice.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495861-01

NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Quando è proposta un'azione di nullità o di annullamento il giudice non può rilevare d'ufficio (come invece è possibile, quanto alla nullità, nelle azioni contrattuali) una causa di invalidità diversa da quella dedotta come "causa petendi". (Nella specie, in relazione all'impugnativa di un licenziamento disciplinare, la ricorrente aveva lamentato che il giudice d'appello non avesse dichiarato la nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 2 legge n. 1204 del 1971 e di Corte cost. n. 61 del 1991. La S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevato che la parte in sede di merito aveva allegato il proprio stato di gravidanza non come causa di nullità, ma a sostegno dello stato soggettivo di confusione addotto a giustificazione del suo comportamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)