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Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 16/11/1989 (Rv. 464252 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE - PLURALITÀ DI PROPRIETARI DI UNO STESSO FONDO - ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS INTESA ANCHE ALLA RIMOZIONE DELLE OPERE UTILIZZATE PER L'ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - LITISCONSORZIO DEI PROPRIETARI SUDDETTI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI APPELLO - VERIFICA DELLA INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO PRELIMINARMENTE AD OGNI ALTRA PRONUNCIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464252-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE - PLURALITÀ DI PROPRIETARI DI UNO STESSO FONDO - ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS INTESA ANCHE ALLA RIMOZIONE DELLE OPERE UTILIZZATE PER L'ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - LITISCONSORZIO DEI PROPRIETARI SUDDETTI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI APPELLO - VERIFICA DELLA INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO PRELIMINARMENTE AD OGNI ALTRA PRONUNCIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*

Nel caso di più proprietari del preteso fondo dominante l'actio negatoria servitutis, che tenda non solo alla dichiarazione di inesistenza del diritto di servitù ma anche alla rimozione delle opere mediante le quali tale diritto è stato esercitato, postula la partecipazione al giudizio di tutti i suddetti proprietari, come litisconsorti necessari; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., e quindi la necessità dell'integrità del contraddittorio (ossia della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie), la quale deve essere verificata dal giudice del gravame (con l'emissione di eventuale ordine d'integrazione) preliminarmente ad ogni altra pronuncia, ed in particolare prima sia dell'esame dell'istanza di sospensione del processo, per la pendenza di procedura amministrativa di concessione di autorizzazione in sanatoria, sia della correzione di errori materiali della sentenza impugnata (nella specie, omessa indicazione, nell'intestazione dei due litisconsorti). (V 7394/86, mass n 449447; (V 6602/82, mass n 424238; (V 1564/75, mass n 375158; (V 3074/74, mass n 371538).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)