Sez. 2, Sentenza n. 3379 del 15/02/2007 (Rv. 594735 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - PRESCRIZIONE | Decorrenza - Stipulazione dell'atto dispositivo - Necessità - Trascrizione - Irrilevanza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - PRESCRIZIONE
In tema di azione revocatoria, il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data di stipulazione e non da quella della trascrizione dell'atto dispositivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2903
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)