Sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005 (Rv. 583883 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Violazioni del nuovo codice della strada - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Limite di valore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n.689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. , atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)