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Sez. U, Sentenza n. 3621 del 13/12/1971 (Rv. 355339 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPOSIZIONE- FORME - SOGGETTI LEGITTIMATI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355339-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPOSIZIONE- FORME - SOGGETTI LEGITTIMATI - FATTISPECIE.*

Il ricorso preventivo di giurisdizione, sebbene non sia un mezzo di impugnazione, si propone con le forme del ricorso ordinario a norma degli artt 364 e seguenti cod proc civ dando luogo ad un procedimento autonomo, ancorche incidentale, rispetto a quello che vi ha dato causa. La legittimazione a proporlo spetta a chi abbia nel procedimento, che costituisce il presupposto necessario per il ricorso preventivo di giurisdizione, la qualita di parte, qualita che si acquista con la contestazione della lite e non con la Costituzione. (nella specie, il ricorso preventivo di giurisdizione era stato proposto da una parte rimasta contumace nel procedimento che vi aveva dato causa).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)