Sez. L, Sentenza n. 602 del 24/01/1984 (Rv. 432840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - RAPPRESENTANZE - ACCORDI SINDACALI AZIENDALI IN ORDINE ALLE QUALIFICHE SPETTANTI AI PRESTATORI D'OPERA IN BASE ALLE MANSIONI SVOLTE - EFFICACIA VINCOLANTE NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - RAPPRESENTANZE - ACCORDI SINDACALI AZIENDALI IN ORDINE ALLE QUALIFICHE SPETTANTI AI PRESTATORI D'OPERA IN BASE ALLE MANSIONI SVOLTE - EFFICACIA VINCOLANTE NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI - CONDIZIONI - LIMITI.*
Gli organismi sindacali, in Mancanza di uno specifico incarico, hanno la sola funzione di rappresentanza degli interessi collettivi e di assistenza dei lavoratori, con conseguente esclusione di ogni e qualsiasi potere di disposizione dei diritti di costoro. Pertanto, gli accordi sindacali aziendali in ordine alle qualifiche spettanti prestatori d'opera in base alle mansioni svolte, non potendo essere posti sullo stesso piano dei comuni negozi di accertamento, soggetti al medesimo regime della transazione, non hanno alcuna efficacia vincolante nei confronti di coloro che non vi hanno partecipato e non precludono agli interessati la possibilità di adire il giudice per il riconoscimento di una diversa, superiore qualifica. (V 890/83, mass n 425649; (V 3403/82, mass n 421379; (V 2039/82, mass n 419899).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)