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Sez. 5, Sentenza n. 17049 del 21/02/2001 Ud. (dep. 27/04/2001) Rv. 219271 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Omessa tenuta di scritture e libri contabili obbligatori - Sussistenza - Tenuta di scritture facoltative - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219271-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE

Il delitto di bancarotta semplice non è escluso nel caso in cui il fallito abbia tenuto, in luogo delle scritture e dei libri contabili che obbligatoriamente debbono essere tenuti, altre scritture, pur se idonee a consentire la ricostruzione del patrimonio o della situazione debitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)