Sez. 5, Sentenza n. 17049 del 21/02/2001 Ud. (dep. 27/04/2001) Rv. 219271 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Omessa tenuta di scritture e libri contabili obbligatori - Sussistenza - Tenuta di scritture facoltative - Irrilevanza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE
Il delitto di bancarotta semplice non è escluso nel caso in cui il fallito abbia tenuto, in luogo delle scritture e dei libri contabili che obbligatoriamente debbono essere tenuti, altre scritture, pur se idonee a consentire la ricostruzione del patrimonio o della situazione debitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)