diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20729 del 21/03/2003 Ud. (dep. 12/05/2003) Rv. 224766 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Tenuta dei libri contabili mediante sistema informatico ex art. 7, comma 4 ter, l. n. 489 del 1994 - Perdita dello strumento informatico - Persistenza dell'obbligo di conservare i libri contabili - Necessità - Omissione - Integrazione della fattispecie di bancarotta semplice documentale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224766-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE

In tema di bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili (art. 217, comma 2, l.f.), l'art. 7, comma 4 ter, l. n. 489 del 1994 - prevedendo che la tenuta della contabilità può essere effettuata mediante il sistema informatico - non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché da quello della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi. Ne consegue che la perdita dello strumento informatico, anche se dovuta ad un intervento esecutivo posto in essere dai creditori per acquisire il valore commerciale del "computer", non determina il venir meno dell'obbligo di conservazione dei libri e delle scritture contabili, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione, provvedendo al loro immediato trasferimento su carta o su altro "computer"; l'omissione di tale adempimento integra il delitto di bancarotta semplice documentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)