Sez. 2, Sentenza n. 3344 del 21/05/1980 (Rv. 407143 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Al fine dell'individuazione del giudice competente per materia la Determinazione dell'oggetto della controversia va fatta, innanzi tutto, con riferimento alla domanda, e, precisamente, alla sostanza della pretesa e dei fatti dedotti a fondamento di essa, che il giudice provvede a qualificare sotto il profilo giuridico; le eccezioni e le argomentazioni del convenuto possono costituire fonte complementare per la Determinazione della Competenza, quando questa non possa ritenersi radicata, in concreto, in base alla domanda, e pertanto non possono comportare l'esclusione della Competenza, quando questa sia gia determinabile alla stregua del petitum sostanziale. (Conf 568/78, mass n 389886; (Conf 2906/76, mass n 381671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)