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Sez. 2, Sentenza n. 3344 del 21/05/1980 (Rv. 407143 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407143-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Al fine dell'individuazione del giudice competente per materia la Determinazione dell'oggetto della controversia va fatta, innanzi tutto, con riferimento alla domanda, e, precisamente, alla sostanza della pretesa e dei fatti dedotti a fondamento di essa, che il giudice provvede a qualificare sotto il profilo giuridico; le eccezioni e le argomentazioni del convenuto possono costituire fonte complementare per la Determinazione della Competenza, quando questa non possa ritenersi radicata, in concreto, in base alla domanda, e pertanto non possono comportare l'esclusione della Competenza, quando questa sia gia determinabile alla stregua del petitum sostanziale. (Conf 568/78, mass n 389886; (Conf 2906/76, mass n 381671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)