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Sez. 2, Sentenza n. 568 del 07/02/1978 (Rv. 389886 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA SOSTANZA DELLA PRETESA E DEI FATTI DEDOTTI, LIBERAMENTE QUALIFICABILI DAL GIUDICE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI - NEGAZIONI E DIVERSE PROSPETTAZIONI DEI FATTI DEDOTTI DALL'ATTORE - FONTI COMPLEMENTARI DEGLI ELEMENTI DETERMINATIVI DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389886-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA SOSTANZA DELLA PRETESA E DEI FATTI DEDOTTI, LIBERAMENTE QUALIFICABILI DAL GIUDICE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI - NEGAZIONI E DIVERSE PROSPETTAZIONI DEI FATTI DEDOTTI DALL'ATTORE - FONTI COMPLEMENTARI DEGLI ELEMENTI DETERMINATIVI DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'individuazione del giudice Competenza ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere deve essere fatta anzitutto in relazione alla domanda, cioe alla sostanza della pretesa e dei fatti dedottine a fondamento, che il giudice puo liberamente qualificare sotto l'esatto aspetto giuridico. L'eccezione del convenuto puo costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza solo quando essa non possa gia radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non puo comportare l'esclusione di tale Competenza, che sia gia ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale oggetto della domanda stessa. In particolare, sono irrilevanti, ai fini della individuazione del giudice competente per materia, le negazioni e le diverse prospettazioni che il convenuto faccia dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della domanda. (V 2906/76, mass n 381671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)