Sez. L, Sentenza n. 6289 del 01/12/1984 (Rv. 437909 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIPENDENTE D'AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI TRASPORTO - DIRITTO ALLA PENSIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - CONTESTUALITÀ - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIPENDENTE D'AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI TRASPORTO - DIRITTO ALLA PENSIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - CONTESTUALITÀ - COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il diritto del dipendente di azienda municipalizzata di trasporto a percepire la pensione sorge dal momento del collocamento in quiescenza (non dopo) ed il relativo credito, essendo liquido ed esigibile fin dalla nascita, produce interessi da tale momento, senza necessità di Costituzione in mora, restando irrilevanti i ritardi nell'iter burocratico della liquidazione. (contra 381/81, mass n 410847; (contra 375/81, mass n 410840; (contra 2083/75, mass n 375813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)