Sez. L, Sentenza n. 375 del 16/01/1981 (Rv. 410840 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RATEI DI PENSIONE DI ANZIANITA - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'INPS - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RATEI DI PENSIONE DI ANZIANITA - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'INPS - CONDIZIONI.*
Sui ratei di pensione di anzianita, dovuti ai dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto in concessione, l'INPS non e tenuto al pagamento degli interessi corrispettivi con decorrenza dalla data del sorgere del diritto a pensione e cioe dal primo giorno del mese successivo a quello del collocamento in quiescenza, perche a tale data l'istituto manca del tutto di elementi necessari alla Determinazione della pensione e quindi il correlativo credito dell'assicurato non e liquido ed esigibile. Quest'ultimo, peraltro, avra diritto agli interessi moratori ove il ritardo dell'INPS nella liquidazione della pensione risulti colpevole. (Conf 2083/75, mass n 375813; (Conf 1982/75, mass n 375687; (Conf 61/75, mass n 373206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 14, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)