Sez. L, Sentenza n. 5335 del 05/05/1992 (Rv. 477106 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Indennità premio di servizio - Credito per il risarcimento del danno ex art. 429 cod. proc. civ. - Prescrizione quinquennale del danno ex art. 19 R.D. n. 2418 del 1933 - Operatività - Decorrenza - Pagamento del debito principale - Effetto interruttivo - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie
Il credito concernente il risarcimento del maggior danno da inadempimento o ritardato adempimento di obbligazione pecuniaria soggiace allo stesso termine di prescrizione previsto per l'obbligazione (principale) cui accede - ossia ad un termine che non è necessariamente decennale - e, quindi, nel caso di mancato o tardivo adempimento dell'indennità premio di servizio, alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 19 del r.d. 2 novembre 1933 n. 2418 (non abrogato dall'art. 19 della legge 8 marzo 1968 n. 152), essendo inconcepibile una diversità di regime prescrizionale per il credito principale e per quello accessorio, alla quale potrebbe conseguire l'assurdo della persistenza del credito risarcitorio nonostante l'avvenuta estinzione del credito principale, ed attesa l'entità di natura di tali due crediti nella disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, anche ai crediti previdenziali. L'indicata prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento per ritardato pagamento dell'indennità premio di servizio decorre - come l'identico termine di prescrizione del credito relativo alla stessa indennità- dalla data del collocamento a riposo dell'interessato (o dalla scadenza del centoventesimo giorno da tale data) e non è interrotta dal pagamento del debito principale, salvo che a tale pagamento possa, in considerazione di sue particolari modalità, attribuirsi significato di riconoscimento del debito risarcitorio accessorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 02/11/1933 num. 2418 art. 19 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 19, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)