Sez. 2, Sentenza n. 1578 del 13/02/1987 (Rv. 450994 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - CONDIZIONI - PER RICONOSCIUTA NECESSITÀ DI TALE ACCESSO - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE - ACCESSO COMPIUTO CON L'OPPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - ATTENTATO AL POSSESSO - CONFIGURABILITÀ-AZIONE DI REINTEGRAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE - CONDIZIONI - PER RICONOSCIUTA NECESSITÀ DI TALE ACCESSO - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE - ACCESSO COMPIUTO CON L'OPPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - ATTENTATO AL POSSESSO - CONFIGURABILITÀ-AZIONE DI REINTEGRAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 843 cod. civ. subordina la facoltà di accesso nel fondo altrui all'esistenza del requisito della riconosciuta necessità di tale accesso, implicante l'accertamento di determinati presupposti di fatto la cui sussistenza, in caso di contrasto, deve essere verificata dal giudice. Pertanto, l'accesso compiuto nonostante l'opposizione del proprietario del fondo si configura come un tipico attentato al possesso, tutelabile mediante l'Azione possessoria di reintegrazione. (V 3494/75, mass n 377660; (V 693/68, mass n 331894).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)