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Sez. L, Sentenza n. 5390 del 27/04/2000 (Rv. 536025 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire - Essenza - Declaratoria d'ufficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536025-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio né riconosciuto la cessazione della materia del contendere in una controversia nella quale l'INPS appellante si era limitato a rinunciare all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione mentre permaneva tra le parti un contenzioso in relazione alla liquidazione delle spese operata nella sentenza di primo grado e mancava qualsiasi dichiarazione delle parti stesse relativa alla loro intenzione di non voler proseguire il giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)