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Sez. 3, Sentenza n. 831 del 16/01/2007 (Rv. 594879 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE | Conduttore - Recesso esercitato senza il rispetto del termine contrattuale di preavviso - Validità del recesso - Esecuzione da parte del conduttore - Riconduzione al termine convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594879-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l'avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)