Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11782 del 08/06/2016 (Rv. 639921 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | L. n. 149 del 2011 - Minore - Qualità di parte processuale - Configurabilità - Assistenza legale - Necessità - Potere di nomina del difensore tecnico - Spettanza al rappresentante legale o al curatore speciale - Mancato esercizio - Nomina difensore d'ufficio - Necessità - Omissione - Conseguenze.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, come novellati dalla l. n. 149 del 2001, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. Ne deriva, in caso di omessa nomina di quest'ultimo cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento "de quo", non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 com. 2, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 321, Cod. Civ. art. 357, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)