Sez. 1, Sentenza n. 8537 del 14/04/2011 (Rv. 617415 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI | Aggiunte, soppressioni o modificazioni negli atti processuali - Forma prescritta dall'art. 46 disp. att. cod. proc. civ. - Inosservanza - Conseguenze in tema di data di deposito di atti di parte.
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 46, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., le aggiunte, le soppressioni o modificazioni di atti giudiziari debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo, senza cancellare la parte soppressa o modificata. Tale disciplina, volta a consentire un'esatta percezione della correzione e l'individuazione dell'autore della stessa, nonché, se necessario, la ricostruzione del contenuto originale dell'atto, trova applicazione anche in riferimento alla data di deposito degli atti di parte, la cui attestazione da parte del cancelliere, mediante l'apposizione del relativo timbro, fa piena prova, fino a querela di falso, dell'avvenuta ricezione dell'atto nella data indicata, ai fini e per gli effetti che la legge ricollega al deposito. La produzione di tali effetti non è tuttavia impedita dall'inosservanza della disposizione in esame, dalla quale derivi l'illeggibilità della data o la possibilità di darne letture differenti, in quanto ciò non fa venire meno l'effetto sostanziale dell'attività documentata, ma solo la possibilità di attribuire efficacia di atto pubblico alla parte così corretta, non potendosi ritenere munita di fede privilegiata un'attestazione di per sé inidonea a svolgere la funzione di accertamento cui è destinata. In tal caso, spetta pertanto al giudice di merito valutare liberamente l'atto e scegliere tra le possibili letture della parte corretta quella ritenuta maggiormente attendibile, avvalendosi dei dati obiettivi emergenti da altri documenti, certificazioni o attestazioni, da richiedere anche d'ufficio e fornendo un'adeguata motivazione al riguardo.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)