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Sez. 3, Sentenza n. 3412 del 16/10/2014 Cc. (dep. 26/01/2015) Rv. 262017 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Beni ambientali - Interventi in area boscata - Approvazione di Piano di Assestamento Forestale - Nulla osta ex art. 13 L. n. 394 del 1991 - Rilascio per i singoli interventi di taglio - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262017-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela delle aree protette, il rilascio da parte dell'Ente Parco di parere favorevole all'approvazione di un Piano di Assestamento Forestale (PAF), per la sua natura di atto a carattere generale, non esclude la necessità che ogni taglio boschivo sia preceduto da uno specifico nulla osta dell'Ente medesimo, finalizzato a verificare la conformità fra il singolo intervento richiesto e le disposizioni del piano, la cui violazione integra il reato di cui all'art. 30 della legge 394 del 1991. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il responsabile del taglio abusivo non può invocare la buona fede per aver agito nella erronea convinzione che, in base alla normativa regionale, l'autorizzazione dell'Ente Parco era già stata acquisita in sede di approvazione del PAF).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 13 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)