Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 21/02/1997 Cc. (dep. 26/03/1997) Rv. 207233 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Mancata partecipazione dei difensori al dibattimento, anche per adesione ad agitazioni di categoria - Limiti di fase - Inoperatività.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 304, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori), nella quale rientra anche il caso dell'astensione degli avvocati dalle udienze per adesioni ad agitazioni di categoria, non operano, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma settimo del citato art. 304, i limiti massimi di fase di cui al precedente comma sesto, ma soltanto i limiti di durata complessiva della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)