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Sez. 1, Sentenza n. 2603 del 19/04/1996 Cc. (dep. 05/06/1996) Rv. 205284 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle organizzazioni di categoria - Sospensione del dibattimento - Decorrenza del termine di custodia cautelare - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205284-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare a seguito di sospensione o rinvio del dibattimento per particolari ragioni, l'astensione degli avvocati dall'udienza, per l'adesione ad agitazioni di categoria, rientra nell'ipotesi "della mancata partecipazione di uno o più difensori" prevista dall'art. 304, primo comma, lett. b) cod. proc. pen., con la conseguenza che del periodo di sospensione che né derivato non può tenersi conto, ai sensi del settimo comma della medesima disposizione, nel computo dei termini massimi della custodia. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'adesione del singolo difensore all'astensione collettiva proclamata dalle associazioni di categoria è pur sempre un atto volontario il quale, se da un lato giustifica e rende necessario il rinvio del dibattimento, da un altro non può essere anche incoraggiato o premiato con la sospensione dei termini di custodia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)