Sez. 1, Sentenza n. 9729 del 09/07/1986 Ud. (dep. 23/09/1986) Rv. 173790 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE - PRESUPPOSTI - CRITERI - APPLICABILITÀ DI QUELLI INDICATI NELL'ART. 133 COD. PEN. - DINIEGO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE - PRESUPPOSTI - CRITERI - APPLICABILITÀ DI QUELLI INDICATI NELL'ART. 133 COD. PEN. - DINIEGO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dalla legge per la Determinazione della pena e cioè non può prescindere da quelli individuati dall'art. 133 cod. pen., dal quale va tratto anche il giudizio prognostico positivo cui la legge subordina la stessa possibilità della sostituzione. Ne consegue che è legittimo il diniego, operato dal giudice di merito, di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente a colui che per condizioni soggettive quali i precedenti penali, non ne è ritenuto meritevole dal giudice del merito. (V mass n 168689).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)