Sez. 3, Sentenza n. 3475 del 26/02/1985 Ud. (dep. 13/04/1985) Rv. 168689 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE COERCITIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI PENE SOSTITUTIVE - NECESSITÀ - CRITERI.*
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE COERCITIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI PENE SOSTITUTIVE - NECESSITÀ - CRITERI.*
In forza del richiamo all'art. 58 della legge 24 febbraio 1981 n. 689 effettuato dall'art. 77, secondo comma della medesima legge, il giudice, una volta che ha determinato la natura e l'entità della pena da lui ritenuta adeguata al commesso reato, è tenuto, quale ulteriore manifestazione del potere discrezionale riconosciutogli dalla nuova normativa, a valutare, in presenza delle condizioni di legge, la opportunità di procedere o meno all'applicazione di una sanzione sostitutiva. Anche per tale valutazione, debbono essere applicati gli stessi criteri direttivi fissati in linea generale dall'art. 133 cod. pen. e, quindi, deve tenersi conto, da un lato, della gravità del reato e, dall'altro, della capacità a delinquere del colpevole. (V mass n 154803; (V mass n 153360).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)