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Sez. 1, Sentenza n. 16616 del 05/11/2003 (Rv. 567902 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Durata ragionevole - Nozione - Riconducibilità alla tempistica astratta del codice di rito - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567902-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini dell'equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001, la durata ragionevole del processo va misurata in concreto, attraverso l'esame specifico della singola vicenda processuale, sia pure avendo come parametro un modello (affermatosi anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) di durata "media", e non si risolve nella semplice sintesi meccanicistica del cadenzamento dei termini processuali così come descritto in astratto dal codice di rito allorché quest'ultimo fissa la disciplina generale dei rinvii.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)