Sez. 3, Sentenza n. 1239 del 02/02/1995 (Rv. 490223 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Esecuzione provvisoria di sentenza di primo grado - Domanda in appello di restituzione delle somme pagate - Novità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
la domanda di restituzione delle somme pagate dall'appellante con i relativi interessi in forza della sentenza di primo grado costituiscono una conseguenza dell'accoglimento parziale del gravame tendente ad ottenere il rigetto di tutte le domande dell'avversario, onde non può considerarsi una domanda nuova ex art. 345 cod.proc.civ., anche se meglio precisata con le conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)