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Sez. 1, Sentenza n. 6580 del 22/07/1996 (Rv. 498677 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di corresponsione di interessi su somma pagata dopo l'instaurazione del giudizio di appello e rimborsata da controparte nel corso del medesimo giudizio - Formulazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello - Novità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498677-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In caso di pagamento effettuato dopo la instaurazione del giudizio di appello e di successivo rimborso nel corso del medesimo giudizio, è ammissibile la domanda di corresponsione degli interessi sulla somma tardivamente rimborsata che sia stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, essendo tale situazione analoga a quella disciplinata dagli artt. 389 e 402 cod. proc. civ. (che prevedono, rispettivamente, la possibilità di proporre al giudice di rinvio le domande di restituzione conseguenti alla cassazione della sentenza ed il potere del giudice che ha pronunciato la revocazione di disporre la restituzione di quanto sia stato erroneamente conseguito con la sentenza impugnata), giacché la restituzione consapevole di quanto erroneamente percepito si rivela nei fatti uguale al caso della cassazione o della revocazione di una sentenza di condanna della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 402

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)