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Sez. 3, Sentenza n. 269 del 10/11/1982 Ud. (dep. 13/01/1983) Rv. 156885 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NECESSITÀ DELLA LICENZA EDILIZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156885-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NECESSITÀ DELLA LICENZA EDILIZIA - ESCLUSIONE.*

Nel caso di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria senza l'autorizzazione del sindaco (che si differenzia sia dalla concessione, sia dalla licenza edilizia richiesta dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150, entrambe aventi la stessa funzione), non possono trovare applicazione le sanzioni contenute nell'art. 17 della legge n. 10/1977, poiché l'art. 48 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ha introdotto una regolamentazione di detti interventi di manutenzione straordinaria del tutto nuova. Deve, conseguentemente, concludersi che l'inosservanza del citato art. 48, non è prevista dalla legge come reato. (Conf mass n 153545; (Conf mass n 153539; (Conf mass n 152814; (Conf mass n 152700, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)