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Sez. 3, Sentenza n. 4575 del 15/02/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153539 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - SUFFICIENZA - MANCANZA - NON COSTITUISCE REATO.*
Stato
decisa il 1982-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153539-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - SUFFICIENZA - MANCANZA - NON COSTITUISCE REATO.*

L'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti senza l'autorizzazione del sindaco di cui all'art. 48 legge 5 agosto 1978, n. 457 non costituisce reato, non essendo applicabile l'art. 17 lett. A) della legge n. 10 del 28 gennaio 1977. (Conf mass n 152063, ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)