Sez. 3, Sentenza n. 4599 del 03/03/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153545 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONCESSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - SUFFICIENZA.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONCESSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - SUFFICIENZA.*
L'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, stabilisce che per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dalla autorizzazione del sindaco e non pone, alcuna sanzione penale per la inosservanza della prescrizione - ne consegue che l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria senza autorizzazione non è prevista dalla legge come reato. (Conf mass n 151955, e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)