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Sez. 3, Sentenza n. 4599 del 03/03/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153545 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONCESSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153545-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONCESSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - SUFFICIENZA.*

L'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, stabilisce che per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dalla autorizzazione del sindaco e non pone, alcuna sanzione penale per la inosservanza della prescrizione - ne consegue che l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria senza autorizzazione non è prevista dalla legge come reato. (Conf mass n 151955, e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)