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Sez. 3, Sentenza n. 3763 del 03/07/1979 (Rv. 400207 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - NOZIONE - LIBERTA DI FORME - CONTROVERSIA SULLA VALIDA COMUNICAZIONE DELLA DISDETTA E SULLA PROVENIENZA DAL LOCATORE - INDAGINI NECESSARIE.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400207-01

LOCAZIONE - DISDETTA - NOZIONE - LIBERTA DI FORME - CONTROVERSIA SULLA VALIDA COMUNICAZIONE DELLA DISDETTA E SULLA PROVENIENZA DAL LOCATORE - INDAGINI NECESSARIE.*

La disdetta costituisce un atto negoziale, unilaterale e recettizio, concretantesi in una manifestazione di volonta diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo, la quale, al di fuori del caso di Forma scritta convenzionale (art 1352 cod civ) puo indifferentemente essere comunicata per iscritto o verbalmente. Dal principio di liberta di Forma consegue che, qualora si controverta se la disdetta risulti validamente comunicata ed in ispecie che non vi sia la certezza che essa provenga dal locatore per difetto di sottoscrizione, l'indagine da compiere deve essere diretta ad accertare con ogni mezzo se, sul piano della prova, la manifestazione negoziale, quale che sia il mezzo adoperato, abbia raggiunto lo scopo di far conoscere al conduttore l'intenzione inequivocabile del locatore di porre fine al contratto, senza che possa incidere la disciplina della scrittura privata ex art 2702 cod civ e la Mancanza del requisito della sottoscrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)