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Sez. 6, Sentenza n. 803 del 02/03/1999 Cc. (dep. 06/10/1999) Rv. 214779 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Competenza territoriale - Criteri di determinazione.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214779-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - con riferimento al luogo in cui, al momento della proposta o, più precisamente, al momento della decisione, la pericolosità medesima si manifesti. In particolare, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame ed esse si verifichino, altresì, in luoghi diversi, competente a stabilire in ordine all'applicazione delle misure richieste è il giudice del luogo in cui le condotte di tipo qualificato appaiono di maggiore spessore e rilevanza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)