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Sez. 6, Sentenza n. 21710 del 14/04/2003 Cc. (dep. 15/05/2003) Rv. 225687 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Competenza territoriale - Criteri di determinazione - Dimora del proposto.
Stato
decisa il 2003-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225687-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina con riferimento alla dimora del proposto, che va individuata nel luogo in cui ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità; in particolare, nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)