Sez. 1, Sentenza n. 7060 del 29/11/1986 (Rv. 449134 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - BENI ACQUISTATI DA UNO DEI CONIUGI E DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA COSTITUITA DOPO IL MATRIMONIO - SOTTOPOSIZIONE AD ESECUZIONE FORZATA DA PARTE DEL CREDITORE DEL CONIUGE ACQUIRENTE PRIMA DELLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - BENI ACQUISTATI DA UNO DEI CONIUGI E DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA COSTITUITA DOPO IL MATRIMONIO - SOTTOPOSIZIONE AD ESECUZIONE FORZATA DA PARTE DEL CREDITORE DEL CONIUGE ACQUIRENTE PRIMA DELLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - ESCLUSIONE.*
Nel regime della comunione legale fra i coniugi, tutti i beni, inclusi quelli immobili e quelli mobili iscritti in pubblici registri, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'Esercizio d'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione medesima solo "de residuo", cioè se e nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento, e, pertanto, prima di tale evento, sono aggredibili per intero da parte del creditore del coniuge acquirente (il quale, creditore, deduca e dimostri il verificarsi di detta obiettiva destinazione). Questo principio discende dall'art. 178 cod. civ., che regola, compiutamente, senza distinguere fra mobili ed immobili, gli acquisti di un coniuge per impresa costituita dopo il matrimonio, nonché dalla inapplicabilità a tali acquisti delle Disposizioni del secondo comma dell'art. 179 cod. civ. - prescrivente, per l'esclusione dalla comunione di immobili e mobili iscritti in pubblici registri, che l'esclusione stessa risulti da atto in cui sia parte anche l'altro coniuge - il quale si riferisce solo alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179 cod. civ. (fra cui quella dei beni destinati all'Esercizio di professione, non equiparabili ai beni destinati all'Esercizio d'impresa).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)