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Sez. 1, Sentenza n. 4533 del 21/05/1997 (Rv. 504581 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Comunione "de residuo" - Portata - Beni acquistati da uno dei coniugi - Loro destinazione all'esercizio dell'impresa - Conseguente sottoposizione ad esecuzione forzata da parte del creditore del coniuge acquirente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504581-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

Nel regime della comunione legale tra i coniugi, perché i benefici acquistati da uno dei coniugi cadano in comunione cosiddetta de residuo, ovvero solo al momento dello scioglimento della stessa e non al momento del loro acquisto, e nei limiti in cui sussistano a tale momento, è sufficiente che siano destinati all'esercizio dell'impresa, ancorché di tale destinazione non si faccia menzione nell'atto di acquisto, con la conseguenza che tali beni, destinati all'uso predetto, sono liberamente aggredibili, prima di tale evento, da parte dei creditori del coniuge acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)