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Sez. 1, Sentenza n. 18456 del 19/09/2005 (Rv. 583000 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA | Beni immobili destinati all'esercizio di impresa costituita "post nuptias" - Comunione "de residuo" - Esclusione dalla caduta in comunione per effetto dell'assenso dell'altro coniuge "partecipante" all'atto di acquisto "ex" art. 179, secondo comma, cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583000-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA

Nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione "de residuo", e quindi se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ. - la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione -, giacché detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)