Sez. U, Sentenza n. 169 del 09/01/2008 (Rv. 601031 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Controversia in materia di rapporti di lavoro - Luogo di svolgimento abituale della prestazione lavorativa - Art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, modificato dall'art. 5 della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 - Vincolatività della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea - Sussistenza - Individuazione del criterio di collegamento - Distinzione tra le tipologie di attività lavorativa - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
In tema di giurisdizione in materia di contratto individuale di lavoro, il criterio di collegamento principale costituito dal luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività (art. 5 della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988, che ha modificato l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968), va identificato in base all'interpretazione, fornita dalla Corte di giustizia europea, avendo essa l'obiettivo di garantire l'applicazione uniforme della Convenzione di Bruxelles. Consegue che, nell'individuazione del predetto criterio di collegamento, deve distinguersi tra mansioni puramente esecutive e mansioni a contenuto professionale: nelle prime - in cui il luogo di svolgimento della prestazione è eterodiretto - rileva il criterio quantitativo del luogo dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del suo tempo di lavoro per conto del datore (Corte di giustizia, 27 febbraio 2002, in C-37/00); nelle mansioni professionali - che comportano la scelta di un luogo di autorganizzazione del proprio lavoro - vale, invece, il criterio qualitativo del luogo ove il lavoratore ha stabilito il centro effettivo delle sua attività, dove è l'ufficio a partire dal quale egli organizza le sue attività per conto del datore di lavoro e dove ritorna dopo ogni viaggio professionale all'estero (Corte di giustizia, 9 gennaio 1997, in C-383/95; 13 luglio 1993, in C-125/92; 27 febbraio 2002, in C-37/00). Nel caso in cui non si possa determinare il luogo abituale di lavoro in base alla predetta distinzione, il lavoratore potrà, a sua scelta, convenire il datore di lavoro sia davanti al tribunale del luogo dello stabilimento che lo ha assunto, sia davanti agli organi giurisdizionali dello Stato contraente sul territorio del quale è situato il domicilio del datore di lavoro convenuto (Corte di giustizia, 27 febbraio 2002, in C-37/00). (Nella specie, è stata esclusa la giurisdizione del giudice italiano giacché il lavoratore, svolgente attività di tipo autorganizzativo, aveva il centro degli interessi della propria attività nel territorio svizzero, dal quale partiva per il suo lavoro presso clienti italiani e dove faceva ritorno).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 10/02/1992 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)