Sez. U, Ordinanza n. 18509 del 20/08/2009 (Rv. 609146 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Controversie in materia di rapporti di lavoro - Art. 19, n. 2, lett. a), del Reg. CE n. 44 del 2001 - Luogo di svolgimento abituale della prestazione lavorativa - Attività continuativa all'estero - Collegamento strutturale ad un luogo estero - Necessità - Fattispecie relativa ad assistente di volo di compagnia belga.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
In tema di giurisdizione in materia di contratto individuale di lavoro, costituisce lavoro continuativo all'estero - idoneo, ai sensi dell'art. 19, n. 2, lett. a) del Regolamento Cee n. 44 del 2001, ad identificare il luogo ove il lavoratore svolge abitualmente la sua prestazione - quello strutturalmente collegato ad una località sita in territorio straniero e che non costituisca la naturale estrinsecazione di un rapporto di lavoro costituito e destinato a svolgersi prevalentemente in Italia. (Nella specie, le S.U. hanno escluso la giurisdizione del giudice italiano a favore di quello straniero in quanto il lavoratore - assistente di volo su un aeromobile battente bandiera belga e al quale veniva applicato il trattamento contributivo, fiscale e previdenziale previsto dalla disciplina belga - si limitava ad avere, in Italia, presso l'aeroporto di Fiumicino, solamente la sede dell'imbarco, senza svolgimento di alcuna prestazione lavorativa).
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 19 n. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Tratt. Internaz. 26/05/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)