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Sez. U, Sentenza n. 10164 del 26/06/2003 (Rv. 564595 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Controversie in materia di rapporti di lavoro - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Identificazione con il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa o, in caso di attività svolta in più paesi, con quello di assunzione - Necessità, ex art. 5 n. 1 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (nel nuovo testo introdotto dalla Convenzione di San Sebastian 26 maggio 1989) - Fattispecie relativa a domanda proposta da lavoratore italiano assunto da impresa tedesca per svolgere attività in Italia e subito inviato in Germania per un corso di formazione professionale.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564595-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

Ai fini della soluzione della questione di giurisdizione nelle controversie in materia di rapporti di lavoro con soggetti stranieri, la nuova formulazione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971), introdotta dalla Convenzione di San Sebastian 26 maggio 1989 (ratificata con legge n. 339 del 1991), ha dettato uno specifico criterio di collegamento, stabilendo che il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività e che, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto (nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione a domanda proposta da lavoratore italiano che, assunto da un'impresa tedesca per svolgere la sua attività in Italia e subito inviato in Germania per partecipare ad un corso di formazione professionale, intendeva conseguire l'indennità risarcitoria per l'illegittimità del licenziamento intimatogli durante lo svolgimento del predetto corso).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 26/05/1989, Legge 05/10/1991 num. 339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)