Sez. L, Sentenza n. 4465 del 06/10/1978 (Rv. 394137 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMMITTENTE AD UN ESECUTORE - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE DA PARTE DI COSTUI - INTERMEDIAZIONE VIETATA - CONFIGURABILITA - RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI CON MEZZI FORNITI DAL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMMITTENTE AD UN ESECUTORE - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE DA PARTE DI COSTUI - INTERMEDIAZIONE VIETATA - CONFIGURABILITA - RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI CON MEZZI FORNITI DAL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*
Poiche il divieto, previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n 1369 - concernente il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - e finalizzato ad una piena tutela, economica e previdenziale, dei lavoratori, assunti illegalmente per interposta persona, e non si limita alle sole forme di appalto e di subappalto, ma si estende, per espressa disposizione di legge, "a qualsiasi Forma di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'intermediario"; nell'ampia previsione legislativa puo essere ricompresa anche l'ipotesi del committente di lavori in economia, che si avvalga di un esecutore, il quale, assumendo direttamente il personale, a lui personalmente subordinato, e provvedendo alla retribuzione di esso, sia pure con mezzi economici, fornitigli dal committente, riveste essenzialmente la figura autonoma di mediatore, che si interpone tra lo stesso committente ed i lavoratori assunti.*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)