Sez. L, Sentenza n. 4551 del 19/05/1990 (Rv. 467273 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - ASSUNZIONE DEL RUOLO DI INTERMEDIARIO DA PARTE DI UN DIPENDENTE DELL'EFFETTIVO BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI - ACCETTAZIONE DI FATTO DI QUESTE ULTIME DA PARTE DEL BENEFICIARIO - RILEVANZA - MANCANZA DELLE NOTE DI QUALIFICA PREVISTE PER I LAVORATORI FORMALMENTE DIPENDENTI DI DETTO BENEFICIARIO - INFLUENZA IN ORDINE ALLA QUALIFICA DELL'ASSUNTO DALL'INTERMEDIARIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - ASSUNZIONE DEL RUOLO DI INTERMEDIARIO DA PARTE DI UN DIPENDENTE DELL'EFFETTIVO BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI - ACCETTAZIONE DI FATTO DI QUESTE ULTIME DA PARTE DEL BENEFICIARIO - RILEVANZA - MANCANZA DELLE NOTE DI QUALIFICA PREVISTE PER I LAVORATORI FORMALMENTE DIPENDENTI DI DETTO BENEFICIARIO - INFLUENZA IN ORDINE ALLA QUALIFICA DELL'ASSUNTO DALL'INTERMEDIARIO - ESCLUSIONE.*
Nell'ampia previsione dell'art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - che pone un divieto non limitato alle forme di appalto o subappalto ma esteso a qualsiasi Forma di utilizzazione di prestazioni rese da lavoratori assunti e retribuiti dall'intermediario - rientra anche l'ipotesi in cui il ruolo di intermediario sia svolto da un dipendente dell'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative (nella specie, da un agente della S.i.A.E., legato alla medesima da un rapporto di lavoro subordinato), essendo sufficiente, per la violazione del divieto predetto, che tale beneficiario abbia di fatto accettato le prestazioni del lavoratore inserendolo nella propria organizzazione. Pertanto, anche in tale ipotesi il lavoratore, formalmente assunto dall'intermediario, deve considerarsi a tutti gli effetti, in virtù di novazione legale (ai sensi del quinto comma dello stesso art. 1), alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione lavorativa, senza che, con riguardo alla qualifica spettantegli, possa spiegare effetto preclusivo la Mancanza delle note di qualifica previste per i lavoratori formalmente alle dipendenze del detto beneficiario. (V 3031/89, mass n 463210; (V 3031/89, mass n 463211; (V 1898/84, mass n 433971; (V 4465/78, mass n 394137).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)