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Sez. 5, Sentenza n. 8932 del 09/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 217725 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Bancarotta documentale - Periodo di tre anni precedente alla dichiarazione di fallimento - Omessa o irregolare tenuta di libri e scritture contabili per l'intero periodo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217725-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE

Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve ricomprendere l'intero periodo di tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ma che il reato sussiste anche se il comportamento anzidetto venga tenuto, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni atteso che la possibilità di ricostruzione contabile del patrimonio del fallito è attività ricognitiva che presuppone non solo che i libri e le scritture contabili siano tenuti correttamente, ma anche che essi siano tenuti con regolarità e completezza, e cioè senza omissioni o lacune, in modo da rispecchiare, fedelmente ed in maniera continuativa, la dinamica contabile ed aziendale nel periodo di tempo preso in considerazione dalla norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)