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Sez. 5, Sentenza n. 38598 del 20/06/2008 Cc. (dep. 13/10/2008) Rv. 242018 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Bancarotta documentale - Periodo di tre anni precedente alla dichiarazione di fallimento - Omessa o irregolare tenuta di libri e scritture contabili per l'intero periodo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242018-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE

Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni (In motivazione, la S.C. ha affermato che la "ratio" della norma incriminatrice risiede nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento ed anche per breve periodo, mentre la previsione del triennio vale a segnare il limite temporale sino al quale - secondo la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore - può spingersi l'accertamento al riguardo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)