Sez. U, Sentenza n. 19 del 09/10/1996 Cc. (dep. 06/12/1996) Rv. 206177 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Sentenze della Corte di cassazione - Riproposizione di questioni di merito e di rito mediante istanza di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE
Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude - salvo i rimedi straordinari - l'ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale con la quale, rappresentando come motivo di correzione la pretesa contradditorietà logica e giuridica di una sentenza di legittimità, se ne intendeva provocare la modificazione sostanziale) (V. Corte cost. 26 giugno 1996 n. 224).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)