diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 1762 del 17/04/1997 Cc. (dep. 23/05/1997) Rv. 208283 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Sentenze della Corte di cassazione -Errori di fatto - Riproposizione di questioni di merito e di rito mediante istanza di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie: nomina di difensore.
Stato
decisa il 1997-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208283-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE

Il principio della definitività delle sentenze della Corte di Cassazione è preclusivo del nuovo esame di ogni questione di merito e di rito, salvo il ricorso ai rimedi straordinari previsti dal sistema, né è consentito ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali, di cui all'art.130 cod.proc.pen., al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia eventualmente incorso il Giudice, in quanto - altrimenti - si darebbe ingresso ad un mezzo volto non già all'emenda del testo della sentenza, ma ad una non ammissibile modifica della decisione in violazione del richiamato principio di definitività. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di istanza di revoca di sentenza della Suprema Corte, la quale ha osservato che la sentenza dalla medesima emessa nei confronti del ricorrente era stata assunta sulla scorta delle risultanze processuali, nelle quali non era traccia della nomina del difensore di fiducia asseritamente fatta, e siffatta decisione, definitiva, non può essere censurata né modificata attraverso il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali, non essendo fondata su alcun errore di ordine materiale alla Corte stessa imputabile e non essendo frutto di discordanza tra l'effettivo pensiero del Giudice e l'esteriorizzazione di esso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)