diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 12830 del 18/12/1997 (Rv. 511033 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Comportamento di un'amministrazione statale o di altro ente pubblico non economico - Ricorso al pretore ex art. 28 Statuto Lavoratori - Condizioni - Deduzione dell'incidenza del comportamento anche su situazioni soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511033-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Ai sensi dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146, nel caso in cui il comportamento antisindacale venga posto in essere da un'amministrazione statale o da altro ente pubblico non economico, l'azione ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 deve essere proposta con ricorso al pretore competente per territorio qualora si assuma che il suddetto comportamento leda unicamente interessi propri ed esclusivi del sindacato (diritti sindacali in senso stretto); la giurisdizione, invece, appartiene al giudice amministrativo nel caso in cui il denunciato comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego e le organizzazioni sindacali chiedano la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, fermo restando che non è riferibile ai singoli rapporti di lavoro la deduzione della libertà sindacale come strumento di partecipazione alla negoziazione ed alla discussione delle scelte imprenditoriali. (Nella specie la S.C., interpretando e valutando la domanda in base al criterio del "petitum" sostanziale, ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che erano fatti valere "diritti di informazione, esame e negoziazione", in particolare in merito alla ripartizione di un fondo di incentivazione, nonché libertà attinenti alle modalità di organizzazione dello sciopero, cioè situazioni giuridiche non interferenti con quelle proprie dei rapporti individuali di impiego se non in via mediata, mentre aveva rilievo solo "ad colorandum" la menzione di sanzioni disciplinari, e la contestazione di esuberi nel personale mantenuto in servizio in occasione di scioperi riguardava non i diritti dei singoli lavoratori ma il diritto di negoziazione al riguardo del sindacato).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)